TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
D.M. n° 142 del 25/03/98 - Legge n° 196 del 24/06/97 art. 18
Scopi ed obiettivi
Il tirocinio è un inserimento temporaneo nel mondo lavorativo, finalizzato
all'orientamento delle scelte professionali o all'acquisizione di una esperienza
pratica formativa.
Il tirocinio costituisce dunque un mezzo di raccordo tra scuola / impresa
e di avvicinamento al mondo produttivo.
Ne consegue che il contatto diretto con la realtà aziendale oltre ad essere
un efficace collegamento tra insegnamento e lavoro, nonché un redditizio
momento di orientamento e formazione per i giovani, è anche uno strumento
utile all'azienda la quale può così individuare soggetti da inserire in
futuro nel proprio organico.
I tirocini possono costituire un importante momento di formazione per i
giovani, per questo si ritiene che essi debbano essere facilitati.
L'azione di promozione dello stage deve comunque essere realizzata tutelando
gli interessi dei soggetti coinvolti, affinché essi trovino presso il datore
di lavoro ospitante opportunità di arricchimento professionale e comportamenti
eticamente corretti.
Altrettanto positiva può rivelarsi un'esperienza di tirocinio in azienda
per coloro che hanno perso un'occupazione e che attraverso il periodo di
apprendimento hanno una occasione concreta per riprendere contatto con le
attività produttive e con le innovazioni tecnologiche, al fine di reinserirsi
nel mondo lavorativo.
I giovani che entrano nella realtà lavorativa attraverso il tirocinio hanno
l'opportunità di ampliare le conoscenze professionali o completare il proprio
percorso scolastico, anche universitario.
Avviamenti tirocini formativi e d'orientamento - D.M. 142/98
Comunicazioni obbligatorie on line - Nuove disposizioni attuative
La legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni correttivi
alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema
delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare
nel caso di instaurazione, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro,
nonché dei tirocini formativi e d’orientamento.
Successivamente il legislatore, ai fini di creare un sistema informativo
del lavoro unitario e omogeneo, ha regolamentato l’obbligatorietà dell’invio
telematico delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite dal decreto
ministeriale del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27/12/2007.
Gli obblighi di comunicazioni on line nei confronti dei centri per l’impiego
saranno operativi dal 1° marzo 2008 e dovranno essere assolti sulla base
della nuova modulistica appositamente predisposta in sostituzione di ogni
altro modello sino ad oggi utilizzato.
Trasformazione del sistema di invio telematico ad Agenzia Piemonte Lavoro
delle convenzioni di tirocinio
L’Agenzia Piemonte Lavoro in conseguenza di quanto sopra ha dismesso
dal 1° marzo 2008 il sistema web di invio delle convenzioni di tirocinio
precedentemente adottato.
L’Agenzia Piemonte Lavoro, continuando ad essere per conto della Regione
il centro di raccolta delle informazioni relative ai tirocini formativi
e d’orientamento, potrà recuperare i dati necessari per l’attività di monitoraggio
e valutazione collegandosi telematicamente al portale SILP (Sistema Informativo
Lavoro Piemonte).
Il nuovo sistema di trasmissione on line delle comunicazioni degli avviamenti
di tirocinio e sue variazioni, da effettuarsi a cura dell’azienda ospitante
o, previo accordo, dell’ente promotore, permetterà al promotore stesso di
ottemperare agli obblighi di invio alla Regione delle convenzioni.
La recente normativa sulle comunicazioni obbligatorie on line nulla osta
in merito agli adempimenti di legge previsti dal decreto ministeriale 142
del 25 marzo 1998.
Dati tirocini formativi e di orientamento
L.R. 34/2008 art. 38 comma 7
Ai sensi dell’art. 38, comma 7 della Legge Regionale 22 dicembre 2008,
n. 34 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza
e regolarità del lavoro l’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) è tenuta a comunicare
“a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto
del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale
di concertazione”.
A tale proposito l’APL, a partire dal mese di gennaio 2010, ogni quindici
giorni, pubblicherà sul proprio sito internet www.agenziapiemontelavoro.net,
nella sezione web tirocini, le principali informazioni sui tirocini attivati
sul territorio piemontese.
I dati verranno estratti dal Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP),
che recepisce le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro
e dei tirocini formativi e di orientamento, che i datori di lavoro sono
tenuti ad effettuare ai sensi della L. 296/2006 e del relativo D.M. 30 ottobre
2007. Le estrazioni avverranno attraverso l’utilizzo di query predefinite
create dal Csi Piemonte, che utilizzano come filtro di riferimento il centro
per l’impiego di competenza del tirocinante.
A cadenza quindicinale verranno presentati i dati relativi ai tirocini
attivati nei 15 giorni precedenti, con in aggiunta (a partire dalla comunicazione
di fine gennaio 2010) il riferimento al totale dei tirocini attivati dall’inizio
del 2010 alla data dell’ultima estrazione, ottenuto sommando i dati delle
precedenti rilevazioni quindicinali.
Ogni tre mesi, si procederà invece ad aggiornare lo scarico di tutti
i tirocini attivati a partire dall’inizio del 2010, provvedendo così a recuperare
alcune comunicazioni di avvio tirocinio precedentemente non rintracciate
e a ripulire dai duplicati i diversi tirocini. E’ importante infatti ricordare
che i dati estratti dal Silp-Stampe Selettive, riferiti ad uno stesso arco
temporale, possono variare se scaricati in momenti diversi.
In fase di pulizia dei duplicati, oltre ad eliminare i casi realmente
doppi, si procederà anche a contare in maniera diversificata, come due distinte
esperienze, due tirocini svolti dal medesimo soggetto in due diverse aziende;
mentre se la persona ha svolto più di un tirocinio in maniera continuativa
nella stessa azienda, nel limite della durata massima prevista dalla normativa,
questo verrà contato una sola volta.
Ogni sei mesi verranno inoltre comunicate anche le informazioni inerenti
la dimensione e l’appartenenza all’artigianato delle imprese che ospitano
i tirocinanti, le prime incrociando i dati con il registro statistico Istat
delle imprese (Asia), le seconde utilizzando l’elenco delle aziende piemontesi
iscritte all’albo degli artigiani.
Il registro Asia dal 2004 produce anche dati sulle unità locali e viene
aggiornato sulla base di diverse fonti attendibili, quali archivi amministrativi
gestiti dagli enti, (fra cui ad esempio INPS, INAIL, Camera di Commercio,
Anagrafe tributaria), informazioni che provengono da enti pubblici e privati
che gestiscono sub-archivi inerenti a specifici settori ben delimitati e
quindi facilmente governabili (es. l’ABI e la Banca d’Italia per gli Istituti
di credito) ed infine le varie indagini statistiche che l’Istat produce.
L’archivio Asia-Unità locali, diffuso dall’Istat nel 2009, si riferisce
a dati aggiornati al 2006; si è pensato comunque di utilizzarlo, dopo aver
constatato che l’informazione sulla dimensione riesce a coprire il 70% delle
aziende che hanno ospitato tirocinanti, lasciando come “non rilevato” solo
il restante 30%, corrispondente probabilmente a nuove imprese. L’archivio,
infine, presenta informazioni sul numero degli addetti sia delle singole
unità locali che dell’impresa nel suo complesso. E’ quest’ultima informazione
che è stata utilizzata per l’incrocio con i dati sui tirocini.
L’informazione sull’artigianato proviene invece dalla banca dati di competenza
dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato che contiene l’elenco delle
aziende piemontesi iscritte all’albo degli artigiani.
Si precisa infine che i dati che l’APL comunicherà riguardano i tirocini
formativi e di orientamento, escludendo gli stage formativi che non rientrano
negli obblighi di comunicazione obbligatoria previsti dal D.M. 30 ottobre
2007.
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