| Modifica decreto legislativo 181/2000 |
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1,
lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei
criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei
soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla
valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione
e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli
strumenti di informatizzazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Visto il decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco
anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20
febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti , i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a
venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di
laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita
in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro
o cessato un'attività' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto
un'attività' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici
mesi o da più di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di
inattività;
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri
organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.".
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000.
- Il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:
"1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di
strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o
più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli
indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione
ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del
Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi,
eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di
lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da
perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani,
disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più
adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio
con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469, in funzione
del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del
Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del
Paese;
5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie
imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano
nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;".
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione come sostituito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni.
La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia.
I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la nota al titolo. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
- Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n. 144 del 1999, è il
seguente:
"5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalità di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed
ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali),
è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
- Per il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si vedano
i riferimenti normativi alle premesse. - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
e), del citato decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:
"1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al
fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a)-d) (Omissis);
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite
strutture denominate "centri per l'impiego ;".
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di
trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la
base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei
dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30
maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151
del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di
quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione
dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento
dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, è stato introdotto dall'art. 1 del presente decreto.
- Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001 si vedano i riferimenti
normativi alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello
spettacolo) è il seguente:
"Art. 1. - Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali,
ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli
teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2,
della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni
direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un ufficio
speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo.".
- Il testo dell'art. 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) è il seguente:
"Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego).
- 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base
delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte
dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla
base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la
professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la
disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti
anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi
quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma
5.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) è il seguente:
"Art. 8 (Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al comma 1, dell'art. 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, annota in una
apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria,
dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici
e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità
lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei
criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma
4. 5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita
all'atto dell'inserimento nell'azienda.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente
nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da
una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la
verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è
effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre
informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 è soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per
territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le
dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività' lavorativa
prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per
i servizi competenti.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 2 (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. 4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità: a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo art. 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza; b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. 7. (comma soppresso).". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del presente decreto.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: 1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
- Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente: "2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore. 3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'I.N.P.S. previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'I.N.P.S. a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.". - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. 4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. 5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. 6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 7. Al fine di assicurare l'unitarietà' e l'omogeneità' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.". 2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.". 3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente: "I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.". 4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, è stato introdotto dall'art. 5 del presente decreto.
- Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), è pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.
- Il testo della legge 3 ottobre 1987, n. 398 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in
materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e
di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.),
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68
del 23 marzo 1999.
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della
direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il
lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997.
- Il testo vigente dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel
settore previdenziale), è stato introdotto dal comma 2 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
stato introdotto dal comma 3 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è il seguente: "Art.
1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che
siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui
ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano
prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del
lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare
tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto
all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni
dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta
alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte
nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. Le imprese considerate
artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole
imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli
adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale
istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono
essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle
predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle
attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con
versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini I.V.A., ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato
quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti
delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le
operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di
monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore.". - Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge n. 12 del
1979, è il seguente: "Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 della
presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo
studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di
lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di
matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste
all'art. 20, primo comma, n. 2, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.". - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavoratori socialmente utili,
di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come
modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza
delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in
materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art.
2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di
socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede
di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della
tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui
l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o
notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma
deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. 3. A decorrere
dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore,
all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati
della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non
si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresi' tenuto ad
indicare la durata delle ferie, la periodicita' della retribuzione, i termini
del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di
lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente
comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della
comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun
lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione
del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di
accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3
sono adempiuti tramite la denuncia dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per
l'impiego. 5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2,
viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti
gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni. 6. Il datore di lavoro ha facolta' di
effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il
tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero
dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o
conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5. 7. Il datore di lavoro che assume senza
osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a
che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere dei benefici
previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai
lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione. 8. Presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di
vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni
contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti
dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di
adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il
periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638. 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per
il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' è autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997
e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10.
Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa
determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con
riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso
pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti
che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di
informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da
evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56. 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si
tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di
sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli
elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti
in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della
formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 13. Nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli
esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi
III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346.
Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro
degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque
per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal
citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994, e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per
la formazione delle graduatorie. 14. In attesa della piena attuazione del
riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del
reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo'
attribuire i compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i
servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è
aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali, novanta unita'
ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unita' ripartite tra i gradi
di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo
alle centodue unita' valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire
5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere
relativo alle residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37
del 20 luglio 1996. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle
autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro
i provvedimenti adottati dagli ispettori provinciali del lavoro in materia di
rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di
lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore
dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono
con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti,
pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.". - Si riporta il testo dell'art. 21
della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come
modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 21. - I datori di lavoro sono
tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque
giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei
casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata
all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti
alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti
giornalieri.". - Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 15, sesto
comma, della citata legge n. 264 del 1949, come modificato dal presente decreto,
è il seguente: "I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di
personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda
entro sei mesi.".
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 5. - In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo art. 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.". - Il testo del comma 2, dell'art. 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.".
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112; b)
il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15,
sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive integrazioni e modificazioni; c) gli articoli 23, primo comma,
lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300; e) gli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; f) la legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione
degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22; g)
l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n.
223; h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608; i) articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.
Note all'art. 8: - Il testo della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del
libretto di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo
1935. - Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1 giugno 1949. - Il testo della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell'apprendistato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio
1955. - Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970. - Il testo della legge 11 marzo
1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo
1970. - Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987. - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Il testo della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello
spettacolo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1964.
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
| Per ulteriori informazioni: Agenzia Piemonte Lavoro Via Belfiore 23/c - 10125 TORINO TO Tel.: 011 5613222 Fax: 011 5176573 info@agenziapiemontelavoro.net Suggerimenti, richieste, commenti, errori sulla parte tecnica del sito: webmaster@agenziapiemontelavoro.net Aggiornato al: 24/07/2008 03.19.21 -0400 Copyright © 1999-2003 Giampietro Ferrarese |