| Schema di dlgs. recante: "Disposizioni modificative e correttive del dlgs. 21 aprile 2000, n. 181" |
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1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:
Articolo 1 - Finalità e definizioni.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione
delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento del l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure
di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni
di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non
siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni
compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi
dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro
o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione
da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività
lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più
di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, già precedentemente occupate,
intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1 lettera
e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali
e delle Province autonome di Trento e Bolzano".
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:
Articolo 1-bis - Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento.
1. Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il ministro per l'Innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata,
vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema
di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale
dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei
dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30
maggio 2001, pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» n. 168 del 21
luglio 2001, supplemento ordinario n. 196, e nella «Gazzetta Ufficiale» n. 151 del
2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, a eccezione di
quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, è disciplinato il
collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti
in materia dal presente decreto, il superamento del l'attuale sistema di collocamento
obbligatorio.».
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata
dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica
dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata
dai servizi competenti con le seguenti modalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo articolo 4-bis o di altre
informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.»;
c) al comma 5, le parole: «20 ottobre 1998, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; c) al comma
6, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «fino»; d) il comma 7 è soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente
per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni
di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della
precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:
Articolo 3 - Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata.
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al
fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione
di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste
periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione
professionale;
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata,
non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.».
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:
Articolo 4 - Perdita dello stato di disoccupazione.
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla
base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti
di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.
468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza
giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nel l'ambito delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo
di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o
di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione in entrambi i casi superiore
almeno a otto mesi ovvero a quatto mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei
bacini (distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici) stabiliti
dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta
di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto
mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.».
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente:
Articolo 4-bis - Modalità di assunzione e adempimenti successivi
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo
l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli
enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione
di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire
all'estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente
i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che
una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio
di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il
giorno venti del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente
nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga
e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni
per quanto di competenza sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto
di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale
è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e)trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dell'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro,
i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai
soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto
del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro per
l'Innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli
obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione
ed all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono
mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento
all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime
associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 12
del 1979.».
2. All'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.».
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti
di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo
indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa
da quella comunicata all'atto dell'assunzione.».
4. All'articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole:
«un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
4-bis, commi 4, 5 , 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto
di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il
comma 2 dell'articolo 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è soppresso.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere
dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguente disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il Titolo I ed il Titolo II, ad eccezione dagli articoli 11, primo comma, 15,
comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive
integrazioni e modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, comma 1, lettera a) della
legge 19 gennaio 1955 n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;
f)la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ad
eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e degli articoli 21 e
22;
g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9-ter, comma 1 del decreto legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608;
i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
2053.
1. Da presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.