Lo
Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese
solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti,
autorizzati espressamente dalla Commissione europea.
Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla
Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre agli aiuti alle PMI e alla formazione
concessi in base ai regolamenti CE della Commissione n. 70/2001 e n. 68/2001
- gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che
si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche
autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione,
in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle
condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.
L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa
non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.
Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione
in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per
investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime
de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione.
L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali
altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto
massimo di 200.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis
nei tre anni precedenti, risulterà l'importo massimo concedibile a quell'impresa
in un determinato momento in base allo stesso regime.
Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis
gli aiuti concessi al settore dei trasporti o alle attività legate alla
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e
della pesca di cui all'allegato I del trattato CE.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa
avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione
o esentato ai sensi dei regolamenti PMI e formazione sopra citati.
E' infatti possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in
regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento,
sempre che sia consentito dalle leggi in questione.
Il Regolamento allarga l'applicazione anche ai settori della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli, e a quello dei trasporti: per
quest’ultimo è però previsto un tetto di 100 mila euro, e l’esclusione dei
veicoli per il trasporto merci su strada.
REGOLAMENTO CE N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE 15.12.2006
| FORME di AIUTO |
SETTORI ESCLUSI |
AIUTI ESCLUSI |
AMBITO SOGGETTIVO di
APPLICAZIONE |
COSTI AMMISSIBILI |
ENTITÀ MASSIMA di AIUTO |
| TUTTE |
Agricoltura
Pesca
Acquacoltura
Carboniero
Trasporto di merci su strada c/terzi per acquisto veicoli per
trasporto merci su strada |
Espotazioni
Aiuti non trasparenti
Aiuti alle imprese in difficoltà |
Micro, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese |
TUTTI |
€ 200.000,00 di aiuti
nel triennio;
€ 100.000,00 al settore trasporto su strada |
Per ulteriori informazioni:
Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco
Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino
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