La Regola "de minimis"
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Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre agli aiuti alle PMI e alla formazione concessi in base ai regolamenti CE della Commissione n. 70/2001 e n. 68/2001 - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.
Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione.
L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 200.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l'importo massimo concedibile a quell'impresa in un determinato momento in base allo stesso regime.

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore dei trasporti o alle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato CE.

Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi dei regolamenti PMI e formazione sopra citati.
E' infatti possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento, sempre che sia consentito dalle leggi in questione.

Il Regolamento allarga l'applicazione anche ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e a quello dei trasporti: per quest’ultimo è però previsto un tetto di 100 mila euro, e l’esclusione dei veicoli per il trasporto merci su strada.

 

REGOLAMENTO CE N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE 15.12.2006

 

FORME di AIUTO SETTORI ESCLUSI AIUTI ESCLUSI AMBITO SOGGETTIVO di APPLICAZIONE COSTI AMMISSIBILI ENTITÀ MASSIMA di AIUTO
TUTTE Agricoltura

Pesca

Acquacoltura

Carboniero

Trasporto di merci su strada c/terzi per acquisto veicoli per trasporto merci su strada
Espotazioni

Aiuti non trasparenti

Aiuti alle imprese in difficoltà

Micro, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese
TUTTI € 200.000,00 di aiuti nel triennio;

€ 100.000,00 al settore trasporto su strada

 

Per ulteriori informazioni:

Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino


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