Legge Regionale n. 28 del 1993
Il Tutor
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Il tutor deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

  • approfondire la conoscenza delle caratteristiche personali, sociali, professionali e attitudinali del lavoratore/della lavoratrice, in rapporto con le esigenze del datore di lavoro e del contesto in cui si colloca l'inserimento lavorativo;
  • proporsi come elemento in grado di favorire una maggiore conoscenza reciproca nei rapporti fra il lavoratore/la lavoratrice e il datore di lavoro;
  • fornire un sostegno consulenziale sia al lavoratore/alla lavoratrice sia al datore di lavoro, cercando di risolvere eventuali difficoltà pratiche o comportamentali e curando il collegamento con altri operatori e strutture interessati al buon esito dell'inserimento

Il tutor fonda il proprio intervento sulla ricerca di un rapporto fiduciario sia con il datore di lavoro, sia con il lavoratore/la lavoratrice. Pertanto deve essere accettato esplicitamente da entrambi.
L'accettazione da parte del lavoratore/della lavoratrice e del datore di lavoro implica la loro disponibilità a verifiche periodiche sull'andamento dell'esperienza, nonché l'individuazione delle eventuali difficoltà, ponendo in atto tentativi condivisi per superarle.

 

I tutor devono essere in possesso di alcune caratteristiche di base:

  • diploma di scuola media superiore o laurea;
  • motivazione e attitudine al ruolo;
  • esperienze analoghe o affini e qualificazioni professionali congruenti;
  • disponibilità a partecipare ad attività di formazione e aggiornamento definite dalla Regione.

Al termine dell'attività di affiancamento e consulenza, il tutor redige una relazione sull'esito dell'inserimento lavorativo contenente informazioni circa:

  1. valutazione complessiva dell'inserimento lavorativo;
  2. quali le difficoltà emerse nella fase dell'inserimento lavorativo;
  3. quali i tentativi (condivisi con lavoratore e datore di lavoro) posti in essere per superare le difficoltà;
  4. se è stata necessaria l'attivazione in rete di strutture specialistiche (vedi punto 4 del modello 2, relativo al progetto di inserimento lavorativo). Se sì, quali sono stati i risultati dell'intervento.

Il tutor non può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con le persone da inserire, né può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro lo stesso grado con il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, gli amministratori e, in caso di imprese cooperative, con i soci, né essere dipendente dell'imprese o avere relazioni d'affari con la stessa, né ricoprire cariche sociali nell'ambito dell'impresa presso la quale svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 28/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Quanto sopra ha valore, per le cariche e le figure relative alla loro natura, anche per gli Enti pubblici economici.

L'Agenzia Piemonte Lavoro compensa il tutor per un numero massimo di 20 ore per ciascun inserimento nel contesto temporale massimo di un anno dal momento dell'avvenuta assunzione, ad un costo orario di € 30,00 (oneri fiscali esclusi), quindi l'importo massimo erogabile per ogni singolo inserimento lavorativo è quantificabile in € 720,00 (oneri fiscali compresi).

Il compenso relativo all’attività di tutoring, nell’entità stabilita con D.G.R. n. 28-8466 del 27.03.2008, è attribuito “ad personam” a tutor con partita IVA, dietro presentazione di regolare fattura, successivamente alla consegna ad Agenzia Piemonte Lavoro del rapporto sull’inserimento lavorativo, di cui alla determinazione n. 77 del 26.03.98 e della distinta delle ore effettuate con indicazione delle attività svolte.

Unica eccezione all’attribuzione del compenso “ad personam” riguarda le strutture pubbliche o private che, per loro natura e vocazione, si occupano in modo prevalente di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, con particolare riguardo agli inserimenti lavorativi.
E’ possibile, in tale caso, erogare il compenso alla struttura, previa dimostrazione della prevalenza di tale attività da parte della struttura stessa e comunicazione del tutor dalla quale risulti con chiarezza la sua volontà di rinunciare al compenso a vantaggio della struttura di appartenenza.

Il numero di ore si riferisce anche ad attività eventualmente svolte dal tutor precedentemente al momento dell'assunzione del lavoratore/della lavoratrice (contatti con il datore di lavoro qualora sia il tutor a proporre l'inserimento lavorativo, compilazione del progetto di inserimento lavorativo ecc.).

Qualora, a seguito di ammissione a contributo intervenga una rinuncia allo stesso da parte dell’impresa od una revoca per intervenute irregolarità, viene riconosciuto al tutor per le attività di cui al punto precedente, un bonus di € 60,00 più Iva pari a 2 ore.

 

Per ulteriori informazioni:

Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino


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