Legge Regionale n. 28 del 1993
Criteri
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Questa pagina riproduce in linguaggio semplificato il contenuto delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di gestione della L.R. 28/93 e successive modificazioni.

 

L'impresa/Ente pubblico economico interessato, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione e da Agenzia Piemonte Lavoro, inoltra istanza di contributo, indicando:

  • dati relativi all'impresa/Ente pubblico economico
  • caratteristiche dei lavoratori/delle lavoratrici che si intendono assumere
  • attività e mansioni nelle quali i lavoratori/le lavoratrici saranno impiegati
  • processi di riqualificazione/professionalizzazione
  • modalità di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo

Quale dettaglio esplicativo delle predette indicazioni il datore di lavoro, in stretta collaborazione con il tutor (ove previsto) ed il lavoratore, provvede alla compilazione del modello relativo al progetto di inserimento lavorativo.

Criteri per la predisposizione della graduatoria

Le ammissioni a contributo delle istanze idonee saranno effettuate il mese successivo alla data di presentazione delle stesse (e fino all’esaurimento dei fondi), seguendo l'ordine di una graduatoria i cui criteri per la predisposizione sono i seguenti:

  1. Data di spedizione dell'istanza (fa fede il timbro postale).
  2. Giudizio sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo, con particolare riferimento alla valutazione:
    • degli interventi predisposti dal datore di lavoro ai fini della riqualificazione e professionalizzazione dei lavoratori/delle lavoratrici (affiancamento da parte di personale esperto, corsi di formazione professionale);
    • delle azioni svolte o da svolgersi da parte del tutor al fine di favorire l'inserimento lavorativo;
    • delle modalità di collegamento tra i Servizi per l'Impiego e le strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici,psicologici, ecc...);
    • del collegamento fra l'assunzione ed eventuali percorsi formativi e/o di lavoro a tempo determinato, stage orientativo-formativi, borse-lavoro, ecc.
    La valutazione terrà, inoltre, conto della connessione e della coerenza degli elementi sopra indicati rispetto all'insieme costituito dal progetto di inserimento lavorativo considerato nel suo complesso, ed in particolare:
    • dell'integrazione fra attività lavorativa, formativa, sostegno consulenziale e attività svolte dal tutor;
    • della congruenza fra tipologia dei soggetti destinatari, interventi ed azioni previste;
    • della adeguatezza e congruenza di strutture e personale per le azioni previste.
  3. Ordine derivante dall'indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini di lavoro del Piemonte. Il bacino di lavoro di riferimento è quello nel quale ha sede l'unità operativa presso la quale il lavoratore/la lavoratrice svolgerà la sua attività, intendendosi l'unità locale dell'impresa/Ente pubblico economico regolarmente denunciata presso la Camera di Commercio e non le sedi occasionali di lavoro.
  4. Età dei lavoratori/delle lavoratrici, considerata come ulteriore indicatore di gravità della situazione occupazionale individuale, con riferimento alla maggiore difficoltà, all'aumentare della stessa, di individuare occasioni di lavoro.

I contributi saranno erogati, in base alla graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi. In caso di revoca, rinuncia o utilizzo parziale del contributo, i fondi resisi disponibili sono utilizzati per riconoscere il contributo alle posizioni successive, a partire dalla prima esclusa, seguendo l'ordine della graduatoria.


Criteri per la valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti di inserimento lavorativo è effettuata a cura dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
I criteri per l’ammissione al contributo sono:

  • Non possono essere accolte istanze di contributo per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici che con l'impresa/Ente pubblico-economico richiedente abbiano avuto rapporti di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti alla presentazione della istanza, ad eccezione dei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato i cui effetti siano cessati per intervenuta scadenza del contratto.
  • Non possono essere accolte istanze di contributo per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici per l'inserimento lavorativo dei quali/delle quali il contributo stesso sia stato precedentemente erogato.
    Ciò anche qualora le istanze siano proposte da impresa/Ente pubblico economico diversi da quello che ottenne il beneficio, a meno che i precedenti rapporti di lavoro abbiano cessato di produrre effetti per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori/ delle lavoratrici.
  • I candidati all'inserimento lavorativo devono essere, al momento della spedizione dell'istanza, in "stato di disoccupazione", ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c) D.lgs. 297/2002.
  • Per i detenuti in regime di semilibertà, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata in Piemonte - la località dove ha sede la casa circondariale presso cui scontano la pena.
    Sono ammissibili le istanze di contributo riferite all'assunzione di detenuti in attesa della semilibertà.
  • Per i soggetti affidati in prova ai servizi sociali con rientro obbligatorio in comunità terapeutica, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata in Piemonte - la località dove ha sede la comunità terapeutica.
  • Sulla base della dizione letterale di cui l'articolo 13, comma 1, punto c), che contempla, fra le categorie dei destinatari degli interventi di cui al Titolo III, i detenuti in attesa di giudizio da almeno sei mesi che non abbiano un rapporto di lavoro in corso, sono considerati compresi in tale categoria i detenuti che si trovino nella condizione prevista dell'articolo 21 della l. 354/75, così come modificata dalla l. 663/86.
    Sono inoltre destinatari degli interventi anche i beneficiari della concessione della liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

Ulteriori criteri

  • Per quanto attiene all'espressione di cui all'articolo 16, comma 4:
    "Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione alla mensilità di lavoro effettivamente prestate", si intende che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo sia calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato, purché siano trascorsi almeno 90 giorni di calendario della data di assunzione.
    Nulla è dovuto in caso di non compimento dei predetti 90 giorni.
  • Il contributo alle società cooperative è erogato subordinatamente alla comprova dell'iscrizione nel registro prefettizio, ferma restando l'incompatibilità di cui l'articolo 23 L.R. 28/93.
  • Le imprese/Enti pubblici economici possono provvedere all'assunzione a partire dal giorno successivo rispetto alla data di spedizione della istanza (fa fede il timbro postale).
    Il termine ultimo è stabilito nel quarantacinquesimo giorno successivo alla data del ricevimento della comunicazione di ammissione della istanza di contributo da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
    Tale termine è perentorio e la mancata assunzione entro lo stesso produce il provvedimento di ritiro del contributo.
    Produce altresì il provvedimento di ritiro del contributo la mancata comunicazione all'Agenzia Piemonte Lavoro dell'intervenuto assunzione entro e non oltre dieci giorni successivi al compimento dei quarantacinque giorni di cui sopra.
    In caso di impossibilità a rispettare i predetti termini per comprovate cause indipendenti dalla volontà del lavoratore/della lavoratrice e/o dell'impresa/Ente pubblico economico, gli stessi si intendono sospesi dal momento della comunicazione all'Agenzia Piemonte Lavoro a cura dell'impresa/ente pubblico economico della causa ostativa al rispetto dei termini.
    L'impresa/l'Ente pubblico economico dovrà comunicare tempestivamente il venire meno della causa ostativa.
    Il termine inizia a decorrere dal momento del venire meno della stessa.
  • L'Amministrazione regionale, in aggiunta ai controlli di cui all'articolo 16, comma 8, si riserva la facoltà, prima dell'erogazione dei contributi, di effettuare ulteriori verifiche tramite l'Ispettorato del Lavoro.

 

Per ulteriori informazioni:

Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino


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