| Legge Regionale n. 28 del 1993 |
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Legge Regionale n. 28 del 1993 e successive modifiche
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| *A seguito dell'entrata in vigore della l. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il Titolo III della L.R. 28/93 non può più essere applicato a tali categorie. |
Testo completo
della Legge regionale n. 28 del 14/06/1993.
Obiettivo della L.R. 28/93 è favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti
sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte
appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.
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DATORI DI LAVORO che possono assumere |
LAVORATORI in stato di disoccupazione, residenti in Piemonte, non parenti o affini del datore di lavoro entro il 4° grado |
INCENTIVI ai datori di lavoro |
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Imprese private ed enti pubblici economici che: Non abbiano in corso C.I.G.S. e/o effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di contributo; Operino sul territorio regionale |
Ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi Ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data di presentazione dell'istanza di contributo Detenuti già in misura alternativa alla detenzione Detenuti nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione Detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno Detenuti in liberazione condizionale Detenuti in attesa di giudizio Detenuti beneficiari di misure sostitutive Detenuti reclusi impiegati in unità produttive all'interno del carcere Tossicodipendenti/alcoldipendenti in trattamento Ex-tossicodipendenti/ex-alcoldipendenti (percorso riabilitativo da non più di 24 mesi) |
Contributo** una tantum di: Euro 10.329,14 per l'assunzione di uomini Euro 11.878,51 per l'assunzione di donne Gratuità delle attività svolte dal tutor |
N.B. Gli incentivi sono attribuiti sulla base di progetti di inserimento
lavorativo tesi a professionalizzare e riqualificare i soggetti assunti.
Le istanze devono essere inviate a mezzo posta (fa fede il timbro postale).
Le assunzioni dovranno essere effettuate dal giorno successivo alla spedizione
delle istanze; le imprese potranno, comunque, prima di provvedere alle assunzioni,
attendere l'esito della valutazione dei progetti di inserimento lavorativo.
I termini per la presentazione delle istanze
sono indicati nella sezione Termini e Modulistica
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Il contributo di cui al titolo III
della L.R. 28/93 e successive modificazioni è concesso nel rispetto
della regola comunitaria del " de minimis ". Per maggiori informazioni. |
Note:
** L'erogazione avviene dopo un anno dalla avvenuta assunzione e successivamente alla consegna all'Agenzia Piemonte Lavoro della relazione del tutor sull'inserimento lavorativo. Nei casi in cui la figura del tutor non è prevista, la relazione sarà a cura dell'impresa. Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti. In caso di assunzioni a tempo parziale ("part time"), l'entità è ragguagliata al numero di ore settimanali sulla base delle quali è stipulato il contratto di lavoro rispetto al numero delle ore stabilite dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.
Per ulteriori informazioni:
Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco
Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino
Suggerimenti, richieste, commenti sulla parte tecnica del
sito:
webmaster@agenziapiemontelavoro.net