Legge Regionale n. 28 del 1993
Home News Profilo Servizi Documenti Download Link

Legge Regionale n. 28 del 1993 e successive modifiche
Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro

*A seguito dell'entrata in vigore della l. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il Titolo III della L.R. 28/93 non può più essere applicato a tali categorie.


Testo completo della Legge regionale n. 28 del 14/06/1993.


Obiettivo della L.R. 28/93 è favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.

 

DATORI DI LAVORO
che possono assumere
LAVORATORI
in stato di disoccupazione, residenti in Piemonte, non parenti o affini del datore di lavoro entro il 4° grado
INCENTIVI
ai datori di lavoro
Imprese private ed enti pubblici economici che:


Non abbiano in corso C.I.G.S. e/o effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di contributo;

Operino sul territorio regionale
Ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi

Ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data di presentazione dell'istanza di contributo

Detenuti già in misura alternativa alla detenzione

Detenuti nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione

Detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno

Detenuti in liberazione condizionale

Detenuti in attesa di giudizio

Detenuti beneficiari di misure sostitutive

Detenuti reclusi impiegati in unità produttive all'interno del carcere

Tossicodipendenti/alcoldipendenti in trattamento

Ex-tossicodipendenti/ex-alcoldipendenti (percorso riabilitativo da non più di 24 mesi)
Contributo** una tantum di:

Euro 10.329,14

per l'assunzione di uomini

Euro 11.878,51

per l'assunzione di donne

Gratuità delle attività svolte dal tutor


N.B.
Gli incentivi sono attribuiti sulla base di progetti di inserimento lavorativo tesi a professionalizzare e riqualificare i soggetti assunti.

Le istanze devono essere inviate a mezzo posta (fa fede il timbro postale). Le assunzioni dovranno essere effettuate dal giorno successivo alla spedizione delle istanze; le imprese potranno, comunque, prima di provvedere alle assunzioni, attendere l'esito della valutazione dei progetti di inserimento lavorativo.


I termini per la presentazione delle istanze
sono indicati nella sezione Termini e Modulistica

 

Il contributo di cui al titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni è concesso nel rispetto della regola comunitaria del " de minimis ".
Per maggiori informazioni.

 

Note:

** L'erogazione avviene dopo un anno dalla avvenuta assunzione e successivamente alla consegna all'Agenzia Piemonte Lavoro della relazione del tutor sull'inserimento lavorativo. Nei casi in cui la figura del tutor non è prevista, la relazione sarà a cura dell'impresa. Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti. In caso di assunzioni a tempo parziale ("part time"), l'entità è ragguagliata al numero di ore settimanali sulla base delle quali è stipulato il contratto di lavoro rispetto al numero delle ore stabilite dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

 

Per ulteriori informazioni:

Agenzia Piemonte Lavoro
Sviluppo delle Politiche per le Fasce Deboli
Via Belfiore 23/C - 10121 Torino
Tel.: 011 5613222
Fax: 011 5176573
info@agenziapiemontelavoro.net

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ore 10.00-12.00

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:
Roberto Piatti
Rossella Bosco

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della rendicontazione:
Mariacristina Martino


Suggerimenti, richieste, commenti sulla parte tecnica del sito:
webmaster@agenziapiemontelavoro.net