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Banca dati Dirigenti in cerca di impiego

La legge n. 266/97 art. 20, in materia di promozione dell'occupazione, prevede incentivi al reimpiego di personale con la qualifica di dirigente nelle piccole e medie imprese (fino a n. 249 dipendenti).
La norma in oggetto mira a due finalità distinte:

  • favorire la nascita di un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti;
  • riqualificare l'attività delle piccole e medie imprese attraverso l'impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivate dalla riduzione del costo della loro utilizzazione.

Per realizzare questi obiettivi presso l'Agenzia Piemonte Lavoro è stata costituita, ed è in funzione, la Banca dati per i dirigenti alla ricerca di impiego.
Si tratta di un archivio informatico avviato dall'Agenzia stessa a seguito delle Convenzioni sottoscritte con le Associazioni sindacali dei dirigenti.
L'Agenzia, preposta ad azioni ed iniziative per la creazione di opportunità occupazionali, ha così organizzato, con la collaborazione dell'Unione Regionale del Piemonte CIDA, la prima banca dati per i dirigenti facendo decollare il meccanismo messo a punto dal Ministero del Lavoro.
Obiettivo della banca dati è di rendere più fluido l'incontro domanda/offerta, agevolando da un lato i dirigenti privi di occupazione nella ricerca di lavoro e, dall'altro, le aziende nella ricerca di personale con la qualifica di dirigente.
La banca dati offrendo un servizio gratuito, permette ai dirigenti, il cui rapporto di lavoro sia cessato, di iscriversi e, alle aziende, di attingere per ottenere i profili di loro interesse.
Le aziende fino a 249 dipendenti potendo assumere, anche con contratto a tempo determinato, dirigenti provenienti dalla banca dati in questione, beneficiano di una riduzione del 50% sugli oneri contributivi per un periodo fino a 12 mesi, come contempla l'art. 20 della legge n. 266/97.
Per le agevolazioni contributive ogni anno viene definito il finanziamento. Nel 2002 la somma assegnata alla Regione Piemonte è di 405.025 Euro.

Soggetti coinvolti

I dirigenti

Usufruiscono dei vantaggi previsti dall'art. 20 della legge n. 266/97 i dirigenti temporaneamente non occupati.
Il dirigente stesso non deve aver avuto rapporto di lavoro subordinato con l'azienda intenzionata ad assumerlo almeno negli ultimi sei mesi.
E' necessario, ai fini del godimento degli sgravi da parte delle aziende, che i dirigenti privi di occupazione siano inseriti nella Banca dati istituita dall'Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con l'Unione Regionale CIDA Piemonte.
Per l'iscrizione nella Banca dati non c'è limite territoriale (per esempio un dirigente residente a Roma, se ha intenzione di lavorare in Piemonte, può iscriversi presso questa Agenzia).

Le imprese

Possono richiedere gli sgravi contributivi le piccole e medie imprese di qualsiasi settore con meno di 250 dipendenti.
La definizione di piccole e medie imprese è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Industria 18/9/1997 (G.U. 1/10/1997 n. 229) che ha recepito la raccomandazione 3/4/1996 della Commissione Comunitaria (G.U. 30/4/1996 n. 107).
I parametri di classificazione sono i seguenti:

  • numero di dipendenti inferiore a 250;
  • fatturato non superiore a 40 miliardi di ECU;
  • requisito dell'indipendenza.

Piccola impresa:

  • numero di dipendenti inferiore a 50;
  • fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
  • requisito dell'indipendenza.

P.M.I. commerciali e di servizi

Per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, i successivi decreti (D.M. 27 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997) hanno fissato limiti dimensionali più restrittivi ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n. 488/1992 (aree depresse), n. 317/1991 (innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese), n. 215/1992 (imprenditoria femminile), n. 46/1982 (innovazione tecnologica), n. 49/1985 (Legge Marcora), n. 341/1995 (incentivi automatici) e n. 221/1990 (bacini minerari in crisi).

Media impresa:
  • numero di dipendenti inferiore a 95;
  • fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU;
  • requisito dell'indipendenza.
Piccola impresa:
  • numero dei dipendenti inferiore a 20;
  • fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU;
  • requisito dell'indipendenza.

Istruttoria

L'iscrizione nella Banca dati dirigenti, che può essere effettuata anche on-line, è condizione essenziale per ottenere i benefici previsti. Infatti il dirigente in cerca di nuovo impiego deve in prima istanza indicare, su apposito modulo, denominato "scheda informativa dirigente", i suoi dati personali e le sue caratteristiche ed esperienze professionali, successivamente, presentarlo all'ufficio competente dell'Agenzia affinché i suoi dati siano immessi nella Banca dati suddetta.
L'azienda con meno di 250 dipendenti, che intende assumere il dirigente, può inoltrare la richiesta nominativa all'Agenzia direttamente o attraverso il sito. L'Agenzia provvede, esaminata la domanda di assunzione pervenuta dall'Azienda, a convocare il Comitato Consultivo, previsto dalla Convenzione B, per l'esame della stessa e, successivamente, se la domanda viene accettata, ad emettere il Decreto di autorizzazione al beneficio.
Ricevuto il decreto, l'Azienda dovrà curare il perfezionamento della pratica di assunzione nei confronti del Dirigente e degli Istituti Previdenziali (INPDAI dirigenti di area industriale o INPS dirigenti di altre aree: commercio, spedizioni, agenzie marittime, credito, assicurazioni, etc.).
>Il dirigente assunto dovrà essere iscritto per le mansioni svolte all'INAIL qualora rientri nell'obbligo di assicurazione.

Benefici contributivi

Per quanto riguarda lo sgravio contributivo va precisato che la dizione utilizzata all'art. 20 comma 2 della legge 266/97 "contribuzione complessiva" va interpretata nel senso che, per la quantificazione dell'incentivo, da corrispondere alle imprese in funzione del reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, occorre aver riguardo a tutta la contribuzione in totale pervenuta agli istituti previdenziali, compreso il contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 9 bis del decreto legge 29/3/19901 n. 103, in quanto trattasi di contributo versato dai datori di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche di legge, ovvero generali ed obbligatorie cui sono iscritti i lavoratori.
Dalla base di calcolo degli oneri contributivi, ai fini dello sgravio, vanno esclusi tutti gli elementi contributivi che l'istituto di previdenza riceve in qualità di soggetto esattore, potendosi affermare che solo i contributi netti riscossi o dovuti costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione della riduzione della contribuzione e, quindi, per il calcolo della concessione del contributo.
La contribuzione interessata è solamente quella dovuta per le gestioni previdenziali, per cui sono da escludere i contributi per asili nido, ENAOLI, GESCAL, 0,3% contributo disoccupazione devoluto ai fondi di rotazione. In definitiva la base di calcolo si compone degli oneri versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Su tale montante contributivo versato agli Istituti di previdenza va successivamente calcolato il 50% da corrispondere alle imprese che assumeranno personale con qualifica dirigenziale, stante i requisiti previsti dall'art. 20 della legge 266/97, dalla Circolare 56/98 del Ministero del Lavoro e dalla Convenzione di Tipo B.
Si esclude, infine, l'applicabilità dello sgravio previsto per tutti quei Fondi o Casse ai quali sia affidata la gestione contabile per l'erogazione di una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione o ripartizione (esempio: Fondo Mario Negri e M. Besusso per il settore commercio, autotrasporto, spedizioni e PREVINDAI per il settore industria).
Si ricorda che l'ammontare del beneficio spettante verrà recuperato attraverso il quadro "L" del modello DM 10/2, contraddistinto con la dicitura Rid art. 20 della legge 266/97 e codice "R410".

Le attività utili

L'art. 20 comma 5 della legge 266/97, finalizzato all'attuazione delle Convenzioni tra le Agenzie regionali del lavoro e le Unioni regionali CIDA, conferma l'intento del legislatore di favorire l'evoluzione del settore delle piccole e medie imprese non solo attraverso l'integrazione dei benefici contributivi ai datori di lavoro, ma anche attraverso la realizzazione di iniziative utili alla ricollocazione di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato (ad esempio pubblicazioni sui quotidiani, seminari di studio, ecc.).



Per ulteriori informazioni:

Agenzia Piemonte Lavoro
Servizio Dirigenti
Via Belfiore 23/c - 10125 Torino
Tel.: 011 2271124 - 011 2271113
Fax: 011 5176573
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