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Banca dati Dirigenti in cerca di impiego
La legge n. 266/97 art. 20, in materia di promozione dell'occupazione, prevede
incentivi al reimpiego di personale con la qualifica di dirigente nelle piccole
e medie imprese (fino a n. 249 dipendenti).
La norma in oggetto mira a due finalità distinte:
- favorire la nascita di un servizio di incontro tra domanda e offerta di
lavoro dei dirigenti;
- riqualificare l'attività delle piccole e medie imprese attraverso l'impiego
di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivate dalla riduzione
del costo della loro utilizzazione.
Per realizzare questi obiettivi presso l'Agenzia Piemonte Lavoro è stata
costituita, ed è in funzione, la Banca dati per i dirigenti alla ricerca di
impiego.
Si tratta di un archivio informatico avviato dall'Agenzia stessa a seguito delle
Convenzioni sottoscritte con le Associazioni sindacali dei dirigenti.
L'Agenzia, preposta ad azioni ed iniziative per la creazione di opportunità
occupazionali, ha così organizzato, con la collaborazione dell'Unione Regionale
del Piemonte CIDA, la prima banca dati per i dirigenti facendo decollare il
meccanismo messo a punto dal Ministero del Lavoro.
Obiettivo della banca dati è di rendere più fluido l'incontro domanda/offerta,
agevolando da un lato i dirigenti privi di occupazione nella ricerca di lavoro
e, dall'altro, le aziende nella ricerca di personale con la qualifica di dirigente.
La banca dati offrendo un servizio gratuito, permette ai dirigenti, il cui rapporto
di lavoro sia cessato, di iscriversi e, alle aziende, di attingere per ottenere
i profili di loro interesse.
Le aziende fino a 249 dipendenti potendo assumere, anche con contratto a tempo
determinato, dirigenti provenienti dalla banca dati in questione, beneficiano
di una riduzione del 50% sugli oneri contributivi per un periodo fino a 12 mesi,
come contempla l'art. 20 della legge n. 266/97.
Per le agevolazioni contributive ogni anno viene definito il finanziamento.
Nel 2002 la somma assegnata alla Regione Piemonte è di 405.025 Euro.
Soggetti coinvolti
I dirigenti
Usufruiscono dei vantaggi previsti dall'art. 20 della legge n. 266/97 i dirigenti
temporaneamente non occupati.
Il dirigente stesso non deve aver avuto rapporto di lavoro subordinato con l'azienda
intenzionata ad assumerlo almeno negli ultimi sei mesi.
E' necessario, ai fini del godimento degli sgravi da parte delle aziende, che
i dirigenti privi di occupazione siano inseriti nella Banca dati istituita dall'Agenzia
Piemonte Lavoro in collaborazione con l'Unione Regionale CIDA Piemonte.
Per l'iscrizione nella Banca dati non c'è limite territoriale (per esempio un
dirigente residente a Roma, se ha intenzione di lavorare in Piemonte, può iscriversi
presso questa Agenzia).
Le imprese
Possono richiedere gli sgravi contributivi le piccole e medie imprese di
qualsiasi settore con meno di 250 dipendenti.
La definizione di piccole e medie imprese è contenuta nel Decreto del Ministero
dell'Industria 18/9/1997 (G.U. 1/10/1997 n. 229) che ha recepito la raccomandazione
3/4/1996 della Commissione Comunitaria (G.U. 30/4/1996 n. 107).
I parametri di classificazione sono i seguenti:
- numero di dipendenti inferiore a 250;
- fatturato non superiore a 40 miliardi di ECU;
- requisito dell'indipendenza.
Piccola impresa:
- numero di dipendenti inferiore a 50;
- fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale bilancio
annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
- requisito dell'indipendenza.
P.M.I. commerciali e di servizi
Per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, i successivi decreti
(D.M. 27 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997) hanno fissato limiti dimensionali
più restrittivi ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n. 488/1992
(aree depresse), n. 317/1991 (innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese),
n. 215/1992 (imprenditoria femminile), n. 46/1982 (innovazione tecnologica),
n. 49/1985 (Legge Marcora), n. 341/1995 (incentivi automatici) e n. 221/1990
(bacini minerari in crisi).
Media impresa:
- numero di dipendenti inferiore a 95;
- fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU o un totale di bilancio
annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU;
- requisito dell'indipendenza.
Piccola impresa:
- numero dei dipendenti inferiore a 20;
- fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU o un totale di bilancio
annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU;
- requisito dell'indipendenza.
Istruttoria
L'iscrizione nella Banca dati dirigenti, che può essere effettuata anche
on-line, è condizione essenziale per ottenere i benefici previsti. Infatti il
dirigente in cerca di nuovo impiego deve in prima istanza indicare, su apposito
modulo, denominato "scheda informativa dirigente", i suoi dati personali e le
sue caratteristiche ed esperienze professionali, successivamente, presentarlo
all'ufficio competente dell'Agenzia affinché i suoi dati siano immessi nella
Banca dati suddetta.
L'azienda con meno di 250 dipendenti, che intende assumere il dirigente, può
inoltrare la richiesta nominativa all'Agenzia direttamente o attraverso il sito.
L'Agenzia provvede, esaminata la domanda di assunzione pervenuta dall'Azienda,
a convocare il Comitato Consultivo, previsto dalla Convenzione B, per l'esame della stessa e, successivamente,
se la domanda viene accettata, ad emettere il Decreto di autorizzazione al beneficio.
Ricevuto il decreto, l'Azienda dovrà curare il perfezionamento della pratica
di assunzione nei confronti del Dirigente e degli Istituti Previdenziali (INPDAI
dirigenti di area industriale o INPS dirigenti di altre aree: commercio, spedizioni,
agenzie marittime, credito, assicurazioni, etc.).
>Il dirigente assunto dovrà essere iscritto per le mansioni svolte all'INAIL
qualora rientri nell'obbligo di assicurazione.
Benefici contributivi
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo va precisato che la dizione utilizzata
all'art. 20 comma 2 della legge 266/97 "contribuzione complessiva" va interpretata
nel senso che, per la quantificazione dell'incentivo, da corrispondere alle
imprese in funzione del reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, occorre
aver riguardo a tutta la contribuzione in totale pervenuta agli istituti previdenziali,
compreso il contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 9 bis del decreto
legge 29/3/19901 n. 103, in quanto trattasi di contributo versato dai datori
di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche di legge, ovvero generali
ed obbligatorie cui sono iscritti i lavoratori.
Dalla base di calcolo degli oneri contributivi, ai fini dello sgravio, vanno
esclusi tutti gli elementi contributivi che l'istituto di previdenza riceve
in qualità di soggetto esattore, potendosi affermare che solo i contributi netti
riscossi o dovuti costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione
della riduzione della contribuzione e, quindi, per il calcolo della concessione
del contributo.
La contribuzione interessata è solamente quella dovuta per le gestioni previdenziali,
per cui sono da escludere i contributi per asili nido, ENAOLI, GESCAL, 0,3%
contributo disoccupazione devoluto ai fondi di rotazione. In definitiva la base
di calcolo si compone degli oneri versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Su tale montante contributivo versato agli Istituti di previdenza va successivamente
calcolato il 50% da corrispondere alle imprese che assumeranno personale con
qualifica dirigenziale, stante i requisiti previsti dall'art. 20 della legge
266/97, dalla Circolare 56/98 del Ministero del Lavoro e dalla Convenzione di
Tipo B.
Si esclude, infine, l'applicabilità dello sgravio previsto per tutti quei Fondi
o Casse ai quali sia affidata la gestione contabile per l'erogazione di una
forma di previdenza integrativa a capitalizzazione o ripartizione (esempio:
Fondo Mario Negri e M. Besusso per il settore commercio, autotrasporto, spedizioni
e PREVINDAI per il settore industria).
Si ricorda che l'ammontare del beneficio spettante verrà recuperato attraverso
il quadro "L" del modello DM 10/2, contraddistinto con la dicitura Rid art.
20 della legge 266/97 e codice "R410".
Le attività utili
L'art. 20 comma 5 della legge 266/97, finalizzato all'attuazione delle Convenzioni
tra le Agenzie regionali del lavoro e le Unioni regionali CIDA, conferma l'intento
del legislatore di favorire l'evoluzione del settore delle piccole e medie imprese
non solo attraverso l'integrazione dei benefici contributivi ai datori di lavoro,
ma anche attraverso la realizzazione di iniziative utili alla ricollocazione
di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato (ad esempio pubblicazioni
sui quotidiani, seminari di studio, ecc.).
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