Sgravi contributivi  
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Per quanto riguarda lo sgravio contributivo va precisato che la dizione utilizzata all'art. 20 comma 2 della legge 266/97 "contribuzione complessiva" va interpretata nel senso che, per la quantificazione dell'incentivo, da corrispondere alle imprese in funzione del reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, occorre aver riguardo a tutta la contribuzione in totale pervenuta agli istituti previdenziali, compreso il contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 9 bis del decreto legge 29/3/1991 n° 103, in quanto trattasi di contributo versato dai datori di lavoro in favore delle gestioni pensionistiche di legge, ovvero generali ed obbligatorie cui sono iscritti i lavoratori.

Dalla base di calcolo degli oneri contributivi, ai fini dello sgravio, vanno esclusi tutti gli elementi contributivi che l'istituto di previdenza riceve in qualità di soggetto esattore, potendosi affermare che solo i contributi netti riscossi o dovuti costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione della riduzione della contribuzione e, quindi, per il calcolo della concessione del contributo. La contribuzione interessata è solamente quella dovuta per le gestioni previdenziali, per cui sono da escludere i contributi per asili nido, ENAOLI, GESCAL, 0,3% contributo disoccupazione devoluto ai fondi di rotazione. In definitiva la base di calcolo si compone degli oneri versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Su tale montante contributivo versato agli Istituti di previdenza va successivamente calcolato il 50% da corrispondere alle imprese che assumeranno personale con qualifica dirigenziale, stante i requisiti previsti dall'art. 20 della legge 266/97, dalla Circolare 56/98 del Ministero del Lavoro e dalla Convenzione di Tipo B.

Si esclude, infine, l'applicabilità dello sgravio previsto per tutti quei Fondi o Casse ai quali sia affidata la gestione contabile per l'erogazione di una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione o ripartizione (esempio: Fondo Mario Negri e M. Besusso per il settore commercio, autotrasporto, spedizioni e PREVINDAI per il settore industria).

Si ricorda che l'ammontare del beneficio spettante verrà recuperato attraverso il quadro "L" del modello DM 10/2, contraddistinto con la dicitura "Rid art. 20 della legge 266/97" e codice "R410".



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