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Ricollocazione dei Dirigenti nelle piccole e medie Imprese
Testo di Legge n° 266/97 art. 20
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali
dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo
svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo
per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione
dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai
consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine,
dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori,
un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli
istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del
predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le
associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali
dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi
di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello
nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine
di ciascuno anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle
agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del
lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti
in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata,
in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali
del presente articolo, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui
a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
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