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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare n° 56/98
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
Sostegno alla piccola impresa.
Ulteriori direttive per l'attuazione
In riferimento alle disposizioni impartite con la circolare n° 128/97 del
13.10.97, relative all'applicazione della norma in oggetto, si ritiene di impartire
ulteriori direttive sulla base delle modifiche apportate al Programma del Ministro
che si allega alla presente.
L'art. 20 comma 5 della L. 266/97 finalizzato all'attuazione delle Convenzioni
di cui ai commi 1 e 2 conferma l'intento del legislatore di favorire l'evoluzione
del settore delle piccole imprese non più solo attraverso l'erogazione di benefici
contributivi ai datori di lavoro, ma finanziando anche attività utili alla ricollocazione
di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra le quali riveste un ruolo
prioritario l'attività di formazione professionale.
Con riferimento all'art. 20 comma 1 considerato che la finalità della Convenzione
di tipo A così come delineata nella circolare n° 51/96 del 10.4.1996 è rivolta
essenzialmente alla costituzione di una banca dati a livello regionale e che
successivamente è stata elaborata con circolare n° 128/97 del 13.10.1997, una
Convenzione di tipo A2 che recepiva l'esigenza di favorire una mobilità dei
dirigenti a livello interregionale ed intersettoriale si ritiene opportuno predisporre
un'unica Convenzione di tipo A che consenta la realizzazione di entrambe le
esigenze.
Nella suddetta Convenzione, di cui si fornisce in allegato il modello, particolare
rilievo assumono tutte le attività rivolte alla ricollocazione dei dirigenti
avvalendosi del supporto dell'organismo di mobilità costituito dalle Confederazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda come espressamente previsto dalla legge.
Ne consegue che le Convenzioni di tipo A finora stipulate dovranno considerarsi
superate mentre potranno continuare ad utilizzarsi le schede di rilevazione
dei dati sui dirigenti disponibili e sulle imprese richiedenti, allegate alla
circolare n° 51/96 del 10.4.1996 purché modificate a norma di legge.
Con riferimento all'art. 20 comma 2 si ritiene che le Convenzioni di tipo
B sinora stipulate, comprese quelle sottoscritte nel del 1997 in considerazione
dell'entrata in vigore della L. 266/97, debbano essere riformulate sulla base
delle modifiche apportate al programma del Ministro recepite le osservazioni
della Corte dei Conti in sede di esame del decreto di ripartizione e di impegno
di spesa sottoposto al parere del predetto organo di controllo.
A tal fine si fornisce in allegato lo schema della suddetta Convenzione di
tipo B.
Per quanto attiene ai criteri selettivi di cui al punto 2 del Programma allegato
alla presente circolare si specifica che gli stessi devono considerarsi non
criteri di ammissibilità, bensì priorità da far valere solo qualora le risorse
finanziarie assegnate alle singole Regioni risultassero insufficienti a fronte
del numero delle domande presentate.
Programma di cui all'art. 20 comma 2 della L. 7.8.1997 n° 266
1. La legislazione vigente attribuisce una particolare rilevanza agli interventi
rivolti all'innovazione e allo sviluppo delle piccole imprese che costituiscono
un aggregato enorme nell'economia del Paese.
La chiara volontà del legislatore di favorire l'evoluzione del settore attraverso
l'inserimento di management qualificato fa assumere particolare rilievo alla
formazione professionale cui destinare un ruolo prioritario tra le attività
utili alla ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato
attività queste ultime finanziabili con gli stanziamenti iscritti nel relativo
capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'art. 20 comma5 della L. 266/97.
2. Per quanto attiene all'assegnazione dei benefici all'interno di ciascuna
Regione occorrerà avvalersi nei seguenti criteri selettivi indicati in ordine
di priorità:
- piccole imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali, specie
se a forte specializzazione produttiva (si farà riferimento ad indagini economiche
ufficiali come i Piani regionali di sviluppo o i Distretti industriali individuati
dalle Regioni in base alla L. 317/91 art. 36, etc.) con priorità per l'inserimento
in attività anche consortili di servizi comuni a più imprese;
- piccole imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della L. 236/93
art. 1 comma1;
- piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;
- piccole imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno
alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti di riallineamento.
I presenti criteri andranno applicati soltanto qualora le risorse finanziarie
non dovessero risultare sufficienti a fronte delle domande presentate.
3. Per quanto attiene alla specializzazione dei dirigenti coinvolti nel programma
ai sensi della legge si darà priorità a quelle professionalità che possono caratterizzare
una evoluzione del sistema imprenditoriale verso le nuove esigenze di competitività
internazionale.
4. In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie per l'impiego,
e nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale i soggetti individuati all'art.
20 comma 2 della L. 266/97, e le confederazioni maggiormente rappresentative
dei dirigenti e delle piccole imprese saranno stipulate una o più convenzioni
riportando i limiti finanziari riferiti a ciascuna Regione per individuare i
settori specifici di intervento, in ragione delle caratteristiche dell'assetto
produttivo regionale, e gli specifici criteri di intervento di cui al punto
2 fissando altresì i requisiti professionali minimi corrispondenti a quanto
stabilito al punto 3.
5. Le risorse sono ripartite a livello regionale sulla base della tabella
di distribuzione per Regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti
(Fonte ISTAT riferita al Censimento 1991).
6. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione si ritiene che una
quota pari al 25% debba essere destinata alle piccole imprese così come definite
dalla Commissione europea.
Sul piano procedurale il contributo pari al 50% della contribuzione complessiva
dovuta agli Istituti di previdenza non deve superare la soglia dei 100.000 ECU
per Impresa nel triennio e comunque un tetto massimo annuale di 50.000 ECU.
7. Al termine di ciascun anno le Agenzie per l'impiego e, nelle Regioni a
Statuto speciale i soggetti sopra richiamati, produrranno al Ministero del lavoro
una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati il
numero dei decreti emanati, il numero e la denominazione delle imprese ammesse
ai benefici di legge, il numero dei dirigenti assunti, il totale delle risorse
impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole Regioni.
15 aprile 1998
IL MINISTRO
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