Circolare 56/98  
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Circolare n° 56/98

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
Sostegno alla piccola impresa.
Ulteriori direttive per l'attuazione

In riferimento alle disposizioni impartite con la circolare n° 128/97 del 13.10.97, relative all'applicazione della norma in oggetto, si ritiene di impartire ulteriori direttive sulla base delle modifiche apportate al Programma del Ministro che si allega alla presente.

L'art. 20 comma 5 della L. 266/97 finalizzato all'attuazione delle Convenzioni di cui ai commi 1 e 2 conferma l'intento del legislatore di favorire l'evoluzione del settore delle piccole imprese non più solo attraverso l'erogazione di benefici contributivi ai datori di lavoro, ma finanziando anche attività utili alla ricollocazione di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra le quali riveste un ruolo prioritario l'attività di formazione professionale.

Con riferimento all'art. 20 comma 1 considerato che la finalità della Convenzione di tipo A così come delineata nella circolare n° 51/96 del 10.4.1996 è rivolta essenzialmente alla costituzione di una banca dati a livello regionale e che successivamente è stata elaborata con circolare n° 128/97 del 13.10.1997, una Convenzione di tipo A2 che recepiva l'esigenza di favorire una mobilità dei dirigenti a livello interregionale ed intersettoriale si ritiene opportuno predisporre un'unica Convenzione di tipo A che consenta la realizzazione di entrambe le esigenze.

Nella suddetta Convenzione, di cui si fornisce in allegato il modello, particolare rilievo assumono tutte le attività rivolte alla ricollocazione dei dirigenti avvalendosi del supporto dell'organismo di mobilità costituito dalle Confederazioni sindacali dei dirigenti d'azienda come espressamente previsto dalla legge.

Ne consegue che le Convenzioni di tipo A finora stipulate dovranno considerarsi superate mentre potranno continuare ad utilizzarsi le schede di rilevazione dei dati sui dirigenti disponibili e sulle imprese richiedenti, allegate alla circolare n° 51/96 del 10.4.1996 purché modificate a norma di legge.

Con riferimento all'art. 20 comma 2 si ritiene che le Convenzioni di tipo B sinora stipulate, comprese quelle sottoscritte nel del 1997 in considerazione dell'entrata in vigore della L. 266/97, debbano essere riformulate sulla base delle modifiche apportate al programma del Ministro recepite le osservazioni della Corte dei Conti in sede di esame del decreto di ripartizione e di impegno di spesa sottoposto al parere del predetto organo di controllo.

A tal fine si fornisce in allegato lo schema della suddetta Convenzione di tipo B.

Per quanto attiene ai criteri selettivi di cui al punto 2 del Programma allegato alla presente circolare si specifica che gli stessi devono considerarsi non criteri di ammissibilità, bensì priorità da far valere solo qualora le risorse finanziarie assegnate alle singole Regioni risultassero insufficienti a fronte del numero delle domande presentate.

Programma di cui all'art. 20 comma 2 della L. 7.8.1997 n° 266

1. La legislazione vigente attribuisce una particolare rilevanza agli interventi rivolti all'innovazione e allo sviluppo delle piccole imprese che costituiscono un aggregato enorme nell'economia del Paese.
La chiara volontà del legislatore di favorire l'evoluzione del settore attraverso l'inserimento di management qualificato fa assumere particolare rilievo alla formazione professionale cui destinare un ruolo prioritario tra le attività utili alla ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato attività queste ultime finanziabili con gli stanziamenti iscritti nel relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 20 comma5 della L. 266/97.

2. Per quanto attiene all'assegnazione dei benefici all'interno di ciascuna Regione occorrerà avvalersi nei seguenti criteri selettivi indicati in ordine di priorità:

  1. piccole imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali, specie se a forte specializzazione produttiva (si farà riferimento ad indagini economiche ufficiali come i Piani regionali di sviluppo o i Distretti industriali individuati dalle Regioni in base alla L. 317/91 art. 36, etc.) con priorità per l'inserimento in attività anche consortili di servizi comuni a più imprese;
  2. piccole imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della L. 236/93 art. 1 comma1;
  3. piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;
  4. piccole imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti di riallineamento.
    I presenti criteri andranno applicati soltanto qualora le risorse finanziarie non dovessero risultare sufficienti a fronte delle domande presentate.

3. Per quanto attiene alla specializzazione dei dirigenti coinvolti nel programma ai sensi della legge si darà priorità a quelle professionalità che possono caratterizzare una evoluzione del sistema imprenditoriale verso le nuove esigenze di competitività internazionale.

4. In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie per l'impiego, e nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale i soggetti individuati all'art. 20 comma 2 della L. 266/97, e le confederazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti e delle piccole imprese saranno stipulate una o più convenzioni riportando i limiti finanziari riferiti a ciascuna Regione per individuare i settori specifici di intervento, in ragione delle caratteristiche dell'assetto produttivo regionale, e gli specifici criteri di intervento di cui al punto 2 fissando altresì i requisiti professionali minimi corrispondenti a quanto stabilito al punto 3.

5. Le risorse sono ripartite a livello regionale sulla base della tabella di distribuzione per Regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte ISTAT riferita al Censimento 1991).

6. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione si ritiene che una quota pari al 25% debba essere destinata alle piccole imprese così come definite dalla Commissione europea.
Sul piano procedurale il contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza non deve superare la soglia dei 100.000 ECU per Impresa nel triennio e comunque un tetto massimo annuale di 50.000 ECU.

7. Al termine di ciascun anno le Agenzie per l'impiego e, nelle Regioni a Statuto speciale i soggetti sopra richiamati, produrranno al Ministero del lavoro una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati il numero dei decreti emanati, il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge, il numero dei dirigenti assunti, il totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole Regioni.

15 aprile 1998

IL MINISTRO



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