Note
Presentazione
Struttura
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"La legge ha introdotto alcuni..."
  • La legge ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina del collocamento in merito alle comunicazioni obbligatorie, che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione, proroga, cessazione dei rapporti di lavoro, nonché dei tirocini formativi e di orientamento.
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"Il decreto"
  • Il decreto, pubblicato sulla G.U. 299 del 27/12/07, ha regolamentato l’obbligatorietà dell’invio telematico delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga, cessazione dei rapporti di lavoro e dei tirocini.
  • Il decreto è operativo dal 1° marzo 2008.
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Cessazione del web tirocini
  • Dal 1° marzo 2008 viene annullato il sistema web tirocini adottato dall’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), subentrando il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie on line previste dal decreto 30 ottobre 2007.
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Come dovrà procedere l’ente promotore?
  • Permane l’obbligo della sottoscrizione della convenzione di tirocinio tra i soggetti interessati (ente promotore, azienda ospitante e tirocinante)
  • MA
  • l’ente promotore non sarà più tenuto a trasmettere le convenzioni all’Agenzia Piemonte Lavoro, per conto della Regione.
5
In quale modo l’Agenzia recupera i dati sulle convenzioni di tirocinio?
  • Il sistema nazionale delle comunicazioni obbligatorie on line invia le informazioni al SILP - Sistema Informativo Lavoro Piemonte.
  • Il SILP gestisce quindi tutte le informazioni sui rapporti di lavoro compresi i tirocini, che le aziende ospitanti o gli enti promotori inviano ai centri per l’impiego di competenza attraverso le comunicazioni obbligatorie on line.
  • L’Agenzia Piemonte Lavoro si collega telematicamente al portale SILP per reperire le informazioni sui tirocini.


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I soggetti che effettuano le comunicazioni di tirocinio
  • I soggetti obbligati sono le aziende ospitanti e i loro legali rappresentanti;
  • i soggetti abilitati sono gli enti promotori che possono effettuare le comunicazioni per conto dell’azienda.


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Il ruolo dell’ente promotore
  • L’ente promotore può assumere un doppio ruolo:


  • sottoscrittore della convenzione dei tirocini formativi e di orientamento;
  • e contemporaneamente,
  • in accordo con il soggetto ospitante
  • ente abilitato all’invio della comunicazione obbligatoria on line.


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Modalità e termini  per le comunicazioni obbligatorie on line
  • Le comunicazioni di instaurazione, proroga, cessazione dei tirocini formativi e di orientamento, si effettuano utilizzando il modulo “UnificatoLav”.
  • La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di tirocinio deve essere effettuata entro il giorno precedente;
  • la comunicazione di proroga o di cessazione entro 5 giorni dall’evento.


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Pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie on line
  • Il decreto 30 ottobre 2007 e la nota circolare n. 8371 del 21/12/2007 del Ministero del Lavoro prevedono la PLURIEFFICACIA della comunicazione:
  • le comunicazioni inviate al competente centro per l’impiego sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli altri Enti Istituzionali (Inail, Inps, Prefettura, Enpals).


  • Cio’ non toglie che i competenti Ispettorati del Lavoro possano richiedere la trasmissione della convenzione e dei progetti di tirocinio, come cita il D.M. 142/98.


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Organizzazioni Sindacali competenti per territorio
  • Attualmente permane l’obbligo anche dell’invio della convenzione e del relativo progetto formativo alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori competenti per territorio (OOSS).
11
"E"
  • E’ in fase di progettazione la realizzazione di un dispositivo informatico che consenta alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e alle Direzioni Provinciali del Lavoro di accedere direttamente alle informazioni sui tirocini.
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Precisazione: esclusione degli stage curriculari
  • Non sono soggetti ad obbligo di comunicazione i tirocini o stage promossi da istituzioni scolastiche o formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, se curriculari al percorso di studi o di formazione.
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Riepilogo…
  • Dal 1° marzo il sistema web tirocini allestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro viene annullato;
  • dal 1° marzo non sussiste più, da parte degli enti promotori, l’obbligo dell’invio delle convenzioni all’APL per conto della Regione;
  • dal 1° marzo le comunicazioni on line di instaurazione, cessazione e proroga del tirocinio sono obbligatorie e sono a cura o dell’azienda ospitante o dell’ente promotore;
  • permane l’obbligo di sottoscrizione della convenzione di tirocinio.


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Riferimenti siti internet
  • Per approfondimenti sull’argomento consultare:
  •  il sito del Ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it/CO/;
  • il sito dei Servizi informatici della Regione Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/GeCo/index.shtml.