Ricollocazione dei Dirigenti nelle piccole e medie Imprese
Testo di Legge n° 266/97 art. 20
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni
sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni
mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni
o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili
a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia
cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed
ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine,
dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori,
un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta
agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della
concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia
per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e
le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni
sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati
in un programma definito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei
benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascuno anno gli istituti
previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza
delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali
del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio
competenti in materia di lavoro e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata,
in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità
promozionali del presente articolo, con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni
annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
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