Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare n° 56/98
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
Sostegno alla piccola impresa.
Ulteriori direttive per l'attuazione
In riferimento alle disposizioni impartite con la circolare n° 128/97
del 13.10.97, relative all'applicazione della norma in oggetto, si ritiene
di impartire ulteriori direttive sulla base delle modifiche apportate al
Programma del Ministro che si allega alla presente.
L'art. 20 comma 5 della L. 266/97 finalizzato all'attuazione delle Convenzioni
di cui ai commi 1 e 2 conferma l'intento del legislatore di favorire l'evoluzione
del settore delle piccole imprese non più solo attraverso l'erogazione di
benefici contributivi ai datori di lavoro, ma finanziando anche attività
utili alla ricollocazione di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato
tra le quali riveste un ruolo prioritario l'attività di formazione professionale.
Con riferimento all'art. 20 comma 1 considerato che la finalità della
Convenzione di tipo A così come delineata nella circolare n° 51/96 del 10.4.1996
è rivolta essenzialmente alla costituzione di una banca dati a livello regionale
e che successivamente è stata elaborata con circolare n° 128/97 del 13.10.1997,
una Convenzione di tipo A2 che recepiva l'esigenza di favorire una mobilità
dei dirigenti a livello interregionale ed intersettoriale si ritiene opportuno
predisporre un'unica Convenzione di tipo A che consenta la realizzazione
di entrambe le esigenze.
Nella suddetta Convenzione, di cui si fornisce in allegato il modello,
particolare rilievo assumono tutte le attività rivolte alla ricollocazione
dei dirigenti avvalendosi del supporto dell'organismo di mobilità costituito
dalle Confederazioni sindacali dei dirigenti d'azienda come espressamente
previsto dalla legge.
Ne consegue che le Convenzioni di tipo A finora stipulate dovranno considerarsi
superate mentre potranno continuare ad utilizzarsi le schede di rilevazione
dei dati sui dirigenti disponibili e sulle imprese richiedenti, allegate
alla circolare n° 51/96 del 10.4.1996 purché modificate a norma di legge.
Con riferimento all'art. 20 comma 2 si ritiene che le Convenzioni di
tipo B sinora stipulate, comprese quelle sottoscritte nel del 1997 in considerazione
dell'entrata in vigore della L. 266/97, debbano essere riformulate sulla
base delle modifiche apportate al programma del Ministro recepite le osservazioni
della Corte dei Conti in sede di esame del decreto di ripartizione e di
impegno di spesa sottoposto al parere del predetto organo di controllo.
A tal fine si fornisce in allegato lo schema della suddetta Convenzione
di tipo B.
Per quanto attiene ai criteri selettivi di cui al punto 2 del Programma
allegato alla presente circolare si specifica che gli stessi devono considerarsi
non criteri di ammissibilità, bensì priorità da far valere solo qualora
le risorse finanziarie assegnate alle singole Regioni risultassero insufficienti
a fronte del numero delle domande presentate.
Programma di cui all'art. 20 comma 2 della L. 7.8.1997 n° 266
1. La legislazione vigente attribuisce una particolare rilevanza agli
interventi rivolti all'innovazione e allo sviluppo delle piccole imprese
che costituiscono un aggregato enorme nell'economia del Paese.
La chiara volontà del legislatore di favorire l'evoluzione del settore attraverso
l'inserimento di management qualificato fa assumere particolare rilievo
alla formazione professionale cui destinare un ruolo prioritario tra le
attività utili alla ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro
sia cessato attività queste ultime finanziabili con gli stanziamenti iscritti
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi dell'art. 20 comma5 della L. 266/97.
2. Per quanto attiene all'assegnazione dei benefici all'interno di ciascuna
Regione occorrerà avvalersi nei seguenti criteri selettivi indicati in ordine
di priorità:
- piccole imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali,
specie se a forte specializzazione produttiva (si farà riferimento ad
indagini economiche ufficiali come i Piani regionali di sviluppo o i
Distretti industriali individuati dalle Regioni in base alla L. 317/91
art. 36, etc.) con priorità per l'inserimento in attività anche consortili
di servizi comuni a più imprese;
- piccole imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della L. 236/93
art. 1 comma1;
- piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;
- piccole imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi
di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti
di riallineamento.
I presenti criteri andranno applicati soltanto qualora le risorse finanziarie
non dovessero risultare sufficienti a fronte delle domande presentate.
3. Per quanto attiene alla specializzazione dei dirigenti coinvolti nel
programma ai sensi della legge si darà priorità a quelle professionalità
che possono caratterizzare una evoluzione del sistema imprenditoriale verso
le nuove esigenze di competitività internazionale.
4. In sede di attuazione a livello regionale tra le Agenzie per l'impiego,
e nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale i soggetti individuati all'art.
20 comma 2 della L. 266/97, e le confederazioni maggiormente rappresentative
dei dirigenti e delle piccole imprese saranno stipulate una o più convenzioni
riportando i limiti finanziari riferiti a ciascuna Regione per individuare
i settori specifici di intervento, in ragione delle caratteristiche dell'assetto
produttivo regionale, e gli specifici criteri di intervento di cui al punto
2 fissando altresì i requisiti professionali minimi corrispondenti a quanto
stabilito al punto 3.
5. Le risorse sono ripartite a livello regionale sulla base della tabella
di distribuzione per Regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti
(Fonte ISTAT riferita al Censimento 1991).
6. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione si ritiene che
una quota pari al 25% debba essere destinata alle piccole imprese così come
definite dalla Commissione europea.
Sul piano procedurale il contributo pari al 50% della contribuzione complessiva
dovuta agli Istituti di previdenza non deve superare la soglia dei 100.000
ECU per Impresa nel triennio e comunque un tetto massimo annuale di 50.000
ECU.
7. Al termine di ciascun anno le Agenzie per l'impiego e, nelle Regioni
a Statuto speciale i soggetti sopra richiamati, produrranno al Ministero
del lavoro una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno
riportati il numero dei decreti emanati, il numero e la denominazione delle
imprese ammesse ai benefici di legge, il numero dei dirigenti assunti, il
totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto
alle singole Regioni.
15 aprile 1998
IL MINISTRO
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